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Il Piano Casa diventa legge anche in Campania

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Il Piano Casa diventa legge anche in Campania. Dopo un iter travagliato, caratterizzato da molteplici emendamenti e discussioni rimandate, che aveva messo addirittura a rischio il governo regionale, Il Consiglio Regionale ha in seguito trovato un accordo su tutto il testo, votato con 35 pareri favorevoli, sei contrari e tre astenuti, nella seduta del 09/12/2009. Testo pubblicato sul  BURC n. 80 del 29/12/2009, ed in vigore dal 30/12/2009.

 

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009 “MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” (Vedi allegato).

Il piano casa per il rilancio dell’edilizia prevede una serie di interventi da effettuare in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e rimarrà in vigore a tempo determinato (mesi diciotto).
Ampliamenti: Gli aumenti di cubatura entro la soglia del 20% sono consentiti sugli edifici esistenti a destinazione residenziale di tipologia uni o bifamiliare, ma anche sulle piccole palazzine fino a mille metri cubi composti al massimo da due piani fuori terra.
Sostituzione edilizia: è ammesso l’aumento fino 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. I lavori devono essere eseguiti con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico - ambientali e in conformità alle NTC, Norme tecniche per le costruzioni,    che regolano l’attività edilizia in zona sismica.
Prevista la riqualificazione delle aree urbane degradate, utile anche alla soluzione del disagio abitativo. I Comuni possono infatti individuare zone da destinare alla sostituzione edilizia con aumento volumetrico fino al 50%. La Regione ha però l’obbligo di inserire queste aree nella programmazione per l’edilizia economica e popolare.
Nei lotti non superiori ai 15 mila metri quadri la sostituzione edilizia degli immobili esistenti può comportare anche il cambio di destinazione d’uso, con l’obbligo di riservare all’edilizia sociale una quota non inferiore al 30%. Possibile il cambio di destinazione d’uso anche nelle aree produttive dismesse da almeno tre anni.
Le amministrazioni comunali, con provvedimento da adottare sessanta giorni, possono individuare ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima di spazi pubblici come verde e parcheggi, etc. Possibile anche destinare esclusivamente alcuni ambiti all’edilizia residenziale sociale per giovani coppie e a nuclei a basso reddito.
Ammessi i lavori sugli immobili condonati risultanti come prima casa, a patto che sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’istanza di regolarizzazione sia stata presentata entro i termini previsti dalla normativa statale.
I sottotetti realizzati entro l’entrata in vigore della legge possono essere recuperati ai sensi delle le leggi regionali 15/2000 e 19/2001.
Esclusioni: Restano fuori dall’applicazione della legge gli immobili privi di accatastamento e quelli abusivi o realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all’interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, così come quelli collocati nella zona ‘rossa’ a rischio Vesuvio.
Divieto di realizzare interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione anche sugli edifici di valore storico, culturale e architettonico e nelle aree dichiarate di inedificabilità assoluta.
L’accertamento della sicurezza dell’edificio, da riportare nel fascicolo di fabbricato, è una condizione per la realizzazione degli interventi. Nelle aree ad alto rischio sismico è infatti imprescindibile l’autorizzazione del Genio civile.
Termini: La presentazione della Dia o la richiesta di permesso di costruire deve avvenire entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale. I Comuni hanno a disposizione 60 giorni per porre ulteriori limitazioni o incentivi all’applicazione della legge sul proprio territorio.

Piano Casa: occasione da non perdere per la riqualificazione delle zone urbane degradate.
La legge sul Piano Casa può avviare almeno un meccanismo concreto che invogli i cittadini a por mano alle costruzioni brutte, inadeguate, degradate, obsolete ed economicamente insostenibili, che tutti ci auguriamo che scompaiano dal nostro territorio?
Questo, al di là dei proclami e degli obiettivi enunciati dalla legge, è quanto si augurano non solo i tecnici ma, credo, tutti i cittadini, e che dovrebbe stare a cuore anche ai buoni amministratori  della cosa pubblica.
Su tale possibilità, ho forti e documentate perplessità, anche alla luce di quanto avvenuto con leggi statali e regionali simili approvate da molti anni e mai attuate dai comuni.
Ma, pragmaticamente, dobbiamo però apprezzare alcuni aspetti importanti della nuova legge, che, almeno in linea di principio, possono determinare un nuovo modo di pensare all’urbanistica nelle nostre martoriate aree.
Innanzitutto, finalmente si fa chiarezza sul principio della necessità della sostituzione edilizia del patrimonio edilizio esistente.
In Italia il termine “demolizione” è stato sempre visto con diffidenza e sospetto perché un fabbricato esistente viene considerato, indipendentemente da ogni valutazione di merito, un valore in sé.
Poter demolire edifici obsoleti e privi di valore realizzando nuove e moderne costruzioni, pur con incrementi volumetrici, è quindi una opportunità da cogliere positivamente.
L’alternativa è lasciare tutto com’è, nell’attuale diffuso squallore delle nostre città e periferie.
Altri aspetti, a parere del sottoscritto, decisamente positivi ed importanti, sono:

  • L’obbligo di utilizzo di tecniche costruttive, anche materiali eco-compatibili, per garantire il rispetto di indici di prestazione energetica (ma chi farà i controlli? Non risulta in Campania una seria attività di verifica delle progettazioni ed esecuzioni delle opere impiantistiche e sul risparmio energetico);
  • Il richiamo, sia pur generico, alla qualità architettonica ed edilizia – ma, anche qui, chi e come farà le verifiche, atteso che la qualità, a differenza di altri parametri, non è misurabile;
  • L’istituzione (anche se parziale) del fascicolo del fabbricato, che sarà lo strumento utile per monitorare nel tempo le condizioni e la sicurezza degli edifici e che ci auguriamo possa essere esteso a tutti i fabbricati esistenti;
  • Il controllo da parte della pubblica amministrazione su tutti i progetti delle opere strutturali in zona sismica, lasciandoli a campione solo nelle aree a bassa sismicità.

Sono principi importanti e decisamente volti alla tutela ed alla salvaguardia del cittadino.
In sostanza, se ben utilizzata, la norma può contribuire a risolvere alcuni dei problemi urbanistici e sociali di parti degradate delle nostre città, per anni trascurate da amministrazioni poco attente, purché vi sia il corretto e responsabile contributo di tutti i soggetti interessati (committenti, professionisti ed imprenditori, funzionari tecnici della pubblica amministrazione) ponendo in essere un processo virtuoso di miglioramento sia dal punto di vista della qualità architettonica che della sicurezza strutturale ed impiantistica, che non sia solo limitato a quella parte del patrimonio edilizio esistente che potrà giovarsi degli incentivi previsti dalla legge.
Il punto cruciale sta nella capacità della pubblica amministrazione di porre in campo competenza e serietà nei controlli ed in quella degli operatori di impegnarsi non solo nel corretto rispetto della norma, ma di individuare soluzioni “eticamente” compatibili e rispettose degli obiettivi finali della legge, in sé certamente condivisibili, descritti nell’articolo 1, sintetizzabili, in qualità architettonica, sicurezza e sostenibilità delle costruzioni nonché salvaguardia del territorio.
Le Amministrazioni Comunali e i Funzionari Comunali, sono chiamati ad un compito importante di risposta alla forte richiesta di informazione e formazione sulla materia urbanistica, e su questa legge in particolare, da parte  dei  cittadini.

Ing. Franco Giuseppe Nappi
Responsabile del IV Servizio

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