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Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenze

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Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 10 aprile 2008

Articolo 1 - Oggetto degli incarichi
1. Il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amm.ne può essere attribuito ove i problemi di pertinenza del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell’apparato amministrativo.
2. L’affidamento di incarichi esterni è pertanto residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per  temporanea impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in servizio a causa dell’indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Articolo 2 - Tipologia di incarichi
1. Rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca  ovvero di consulenze come di seguito definiti.
2. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un’attività di studio nell’interesse dell’Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione.
4. Le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti.
 
Articolo 3 - Esclusioni
1. Il presente disciplinare non si applica:
- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell’Amministrazione;
- agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d’appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione nonché, in quanto compatibili, quelle del regolamento comunale per l’esercizio delle funzioni di provveditorato, emanato dall’Amm.ne in attuazione dell’art.125 del medesimo  D.Lgs n.163/06.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono presi in considerazione dal presente regolamento ai soli fini della programmazione della spesa, ai sensi dell’art. 3 , comma 56, della L. n. 244/2007 e degli obblighi in tema di pubblicità, sia preliminare che successiva al conferimento degli incarichi stessi. Ferma restando l’osservanza di tali  obblighi,  il conferimento degli incarichi dal vigente Regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e servizi.

Articolo 4 - Presupposti  per il conferimento degli incarichi
1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio,  ricerca e di consulenze da parte dei dirigenti  è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
a) rispondenza dell’incarico a programmi ed obiettivi specifici dell’Amministrazione e quindi nell’ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi di PEG del Servizio competente;.
b) inesistenza, all’interno dell’ Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico, ovvero impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione; il dirigente che conferisce l’incarico dovrà pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, dell’avvenuto espletamento della ricognizione all’interno dell’Amministrazione e dell’assenza di  professionalità che siano in grado di svolgere l’incarico;
c) indicazione preventiva dei contenuti dell’incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell’incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l’anticipata risoluzione del rapporto;
d) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
e) attestazione, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, del rispetto del limite di spesa previsto dal presente regolamento.
2. L’affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 5 - Destinatari degli incarichi
1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito:
- a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l’esecuzione dei quali è richiesta l’iscrizione nei medesimi albi o elenchi;
- a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse;
- ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
- alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.
2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Articolo 6 - Esclusione dal conferimento degli incarichi
1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione Comunale;
c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti , debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Amm.ne Comunale;
d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale;
e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amm.ne Com.le  nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Articolo 7 - Modalità di conferimento degli incarichi
1. L’Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, per importi pari o superiori a 20.000.00 euro e fino a concorrenza della soglia comunitaria,(importo al netto dell’Iva, se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative dei curricula avviate con specifici avvisi pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet dell’amministrazione.
2. Negli avvisi sono evidenziati:
a) l’oggetto e le modalità di esecuzione dell’incarico professionale;
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
c) la sua durata;
d) il compenso previsto;
e) le professionalità richieste;
f) i criteri e le modalità selettive previste.

Articolo 8 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell’incarico precedentemente maturate presso l’Ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall’amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell’incarico, l’amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell’avviso.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell’Ufficio competente.

Articolo 9 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedure comparative
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, Il Responsabile competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e fiduciariamente, senza l’esperimento di procedure. di selezione, qualora  ricorrano le seguenti situazioni:.
a) in casi di assoluta urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l’esperimento di procedure comparativo di selezione. Non costituisce urgenza lo scadere di termini programmabili;
b) per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) in ogni caso per incarichi il cui importo, al netto dell’I VA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro.
d) In caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell’art. 1 comma 58 bis della legge n. 662 del 23/12/1996.

Articolo 10 - Formalizzazione dell’incarico e verifiche
1. L’amministrazione formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico, anche nella forma della lettera di incarico, contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione dettagliata:
a) della durata che deve essere commisurata all’entità del progetto. E’ ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
b) dell’oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell’Amministrazione conferente;
c) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento e direzione da parte dell’Amministrazione committente. Non possono tuttavia prevedere vincoli in termini di orario o di subordinazione;
d) del compenso correlato all’utilità derivante all’Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto si potrà fare riferimento ai correnti prezzi di mercato.
e) delle penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l’altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità all’assunzione dell’incarico.
3. II Responsabile competente, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l’oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri o comunque di documenti.

Articolo 11 - Limiti di spesa
1. Per le collaborazioni coordinate e continuative il limite massimo di spesa annuo è pari al1% del totale della spesa complessiva della spesa corrente.
2. Per le consulenze, studi e ricerche il limite massimo di spesa annuo è pari al 2% del totale della spesa  corrente.
3. I limiti di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.
4. Non concorrono al raggiungimento dei limiti sopra indicati le spese per gli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi di terzi.

Articolo 12 - Norma di rinvio
1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d’opera, ai sensi degli art. 2222 e segg del codice civile.