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Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi

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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 2 aprile 2008 

Art.1 - Istituzione
1) In applicazione dell’art. 6 dello statuto approvato con delibera del C.C. n.22 del 2.06.2006 si istituisce il Consiglio Comunale dei giovani allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva e pubblica dell’Ente.
2) Il Consiglio Comunale dei giovani esercita funzioni consultive e propositive sulle materie demandate alla sua competenza.

Art. 2 - Composizione e durata
1) Il Consiglio Comunale dei giovani è composto da n. 14 rappresentanti di età compresa dai 9 anni compiuti ai 16 non compiuti, residenti nel Comune di COMIZIANO ed  eletti fra i residenti del Comune della stessa fascia di età.
2) Il Consiglio resta in carica per due anni dalla data del suo insediamento.

Art. 3 - Elezione
1) La data delle elezioni viene fissata dal Sindaco o suo delegato.
2) L’Amministrazione Comunale adotta tutti gli strumenti atti ad informare i ragazzi sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento .
3) Ogni giovane esprime una sola preferenza, su apposita scheda fornita dall’Amministrazione Comunale, scegliendo da un elenco di candidature che dovranno essere presentate alla Segreteria comunale quindici giorni prima del giorno in cui si svolgono le votazioni. Le candidature  devono esser sottoscritte dai genitori dei giovani candidati e da almeno n. 2 giovani elettori.   I genitori devono essere  preventivamente informati circa le elezioni per il Consiglio Comunale dei giovani.
4) Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno stabilito e si protraggono al massimo per la durata di quattro ore. Un incaricato dell’Amministrazione Comunale  vigilerà sulla regolarità delle operazioni stesse.
5) Lo spoglio delle schede viene effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni. Le operazioni  di  scrutino sono espletate da una Commissione Elettorale presieduta  dal Sindaco o da un suo delegato e composta da altri due membri scelti dal Presidente della Commissione elettorale tra i giovani non candidati. 
6) In caso di dimissioni di un consigliere viene eletto il primo dei non eletti; in mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione.
7) Al raggiungimento del 18° anno di età il consigliere decade automaticamente e per la sua sostituzione si applicano le modalità di cui al c. 6.

Art. 4 - Insediamento
1) Il Consiglio Comunale dei giovani è insediato pubblicamente dal Sindaco o da un suo delegato.
2) Durante la prima convocazione il Consiglio Comunale dei giovani elegge al proprio interno un Sindaco che sceglierà nell’ambito del Consiglio stesso n. 2 collaboratori sulla base di candidature spontanee a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora al primo scrutinio nessuno raggiunga la maggioranza assoluta andranno al ballottaggio i due più votati nel corso della stessa seduta.

Art. 5 - Competenze
1) Il Consiglio Comunale dei giovani ha competenza sulle materie: ambiente, sport, tempo libero e giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani e persone svantaggiate e/o portatrici di “handicap”, rapporti con l’U.N.I.C.E.F. e con le altre Organizzazioni Internazionali, rapporti con i giovani del Comune gemellato, qualora sia concluso un gemellaggio..
2) Il Consiglio Comunale dei giovani  può essere chiamato a gestire  progetti preventivamente approvati e finanziati dall’Amministrazione Comunale.
3) I collaboratori scelti dal Sindaco dei giovani avranno il compito di coadiuvarlo durante l’espletamento del proprio mandato.

Art. 6 - Convocazione e funzionamento
1) Il Consiglio Comunale dei giovani è convocato dal proprio Sindaco, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
2) La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno 3 giorni prima della seduta con i seguenti mezzi:
• A mezzo posta
• Via e-mail
• Tramite fax
• Notificati a mezzo messo comunale
3) Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Giovani, sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune nominato dal Sindaco che assiste alla seduta e sottoposte al Sindaco stesso o suo delegato per le conseguenti decisioni.

Art. 7 - Diritto di iniziativa
1) L'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei giovani è predisposto dal suo Sindaco di concerto con i suoi collaboratori sentito il Sindaco o suo delegato.
2) Ogni membro del Consiglio Comunale dei giovani può proporre mozioni o interrogazioni sugli argomenti di competenza.

Art. 8 - Sedute
1) Le sedute sono pubbliche e sono  valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri e  sono presiedute dal Sindaco.
2) Nessuna delibera si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della   maggioranza dei presenti.
3) Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 9 - Sede
1) Il Consiglio Comunale  dei giovani si riunisce di norma, presso la sede consiliare; quando ricorrono particolari esigenze,  il Sindaco dei giovani stabilisce un diverso luogo di riunione messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale
2) Il Consiglio Comunale dei Giovani si avvale , per la sua attività, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, degli uffici e dei servizi comunali.